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    Sgravi fiscali per i Gruppi d'acquisto solidale

    La norma in questione è contenute nella legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007). Necessaria la costituzione di un'associazione.
    2 gennaio 2009 - Marco Zacchetti
    Fonte: Rete GAS

    In particolare, i riferimenti che riguardano i GAS sono contenuti nell’Articolo 1 ai Commi 266-267-268. Il testo dice che la successiva distribuzione di beni (precedentemente acquistati dal Gas pagando regolarmente Iva ai fornitori, ove dovuta) ai soli aderenti al Gas, effettuata senza ricarico, non è considerata attività commerciale rilevante ai fini Iva/II.DD. Questo però vale solo per i gruppi che si costituiscono in associazione/ente associativo (la nozione é rimasta indistinta per farci star dentro le più svariate forme giuridiche, dalle associazioni culturali alle Aps, eccetera). Nulla invece cambia per chi gestisce a livello informale e privato un'attività di acquisto solidale con altre persone, parenti o amici (e non é costituito in associazione o ente associativo). Per chi decidesse di fare il passo della formalizzazione del proprio GAS, c’è da dire che avere un riconoscimento giuridico del Gruppo d’acquisto può facilitare la strada ad un soggetto istituzionale (in particolare un Ente Locale) che voglia intraprendere progetti, iniziative di promozione o di sostegno per questa forma di acquisto consapevole.

    Note: www.retegas.org

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