barralunga

REES Marche

RSS logo

Calendario

    Beni comuni

    4 settembre 2006 - Gabriele Darpetti
    Fonte: Bollettino Res Marche N°4 Anno 1 - 04 luglio 2007

    Una legge per definire l´impresa sociale

    • La Legge

      Il 30 maggio scorso la Camera ha approvato definitivamente una Legge Delega al Governo per definire quali devono essere le caratteristiche di una Impresa Sociale in Italia. Questo testo di legge conclude un iter legislativo durato circa tre anni ed iniziato nel 2002 da un progetto di legge popolare per la quale erano state raccolte oltre 50 mila firme. Questa tappa legislativa, che si concluderà solo quando il Governo emanerà i decreti legislativi ad integrazione delle norme del codice civile, è comunque fondamentale, perché oltre a fare chiarezza su alcune questioni, apre una interessante prospettiva culturale.

    • Definizione di Impresa Sociale

      Innanzitutto vediamo come questa legge definisce l’impresa sociale:
      “si intendono come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale.”

    • Caratteristiche dell'impresa Sociale

      Inoltre vengono previsti i principi ed i criteri generali entro i quali questo tipo di imprese verranno successivamente disciplinate. Innanzitutto si esplicitano le forme organizzative che esse possono avere: organismi di promozione sociale, associazioni, fondazioni, società, cooperative, enti ecclesiastici. Poi si precisano due importanti caratteristiche che debbono avere questi organismi:

      • 1)divieto di ridistribuire utili, fondi e capitali in genere a soci, amministratori, dipendenti e collaboratori per garantire il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa.
      • 2)modalità democratiche di gestione al loro interno e di trasparenza e di pubblicità dei loro atti verso l’esterno.

    • Aspettative Rilevanti della Legge

      Tre sono gli aspetti rilevanti, che meritano sicuramente un approfondimento, ma su cui si possono già fare alcune considerazioni.

      1. Ampliamento del concetto di Impresa

        Il testo apre una prospettiva culturale nuova, riconoscendo la possibilità ad alcune imprese private, che dovranno avere però determinate caratteristiche, di perseguire finalità di interesse generale.Finora solo alle cooperative sociali, con la Legge 381 del 1991, veniva riconosciuto questo status. E solo tutte le altre tipologie di cooperative venivano considerate società senza scopo di lucro, in quanto perseguivano la mutualità fra i soci. Con questa nuova legge si lancia quindi una sfida alla teoria economica, in quanto si dichiara essere impresa anche quella che assume come obiettivo principale la soddisfazione di interessi collettivi, e non solo quella dedita al profitto economico. E’ sicuramente una piccola rivoluzione, che non mancherà di disorientare illustri accademici, e che consentirà di cambiare, anche se molto lentamente, ciò che oggi si insegna nelle scuole e nelle Università. D’altro canto è una legge dello Stato, approvata a larga maggioranza, che nessuno potrà eludere. Inoltre la Legge è stata approvata in una fase di sviluppo economico in cui la domanda di servizi di interesse collettivo è crescente, servizi che lo Stato fatica a soddisfare, e che le imprese private tradizionali considerano poco remunerative. Pertanto è probabile che ci sia un consistente spazio di crescita per le Imprese Sociali, con servizi che vengono offerti direttamente alle persone, e quindi al di fuori dalla tradizionale dipendenza che le organizzazioni non profit e le cooperative sociali hanno avuto dagli Enti Pubblici, che erano per la maggior parte dei casi i loro principali committenti di beni o servizi. Questa prospettiva alimenterà il concetto che i servizi di utilità sociale, non necessariamente devono essere erogati dal pubblico, riportando il dibattito sull’applicazione dei principi e dei metodi della sussidiarietà orizzontale.

      2. L'Impresa Sociale come terzo polo

        L’impresa sociale viene a costituire una terza tipologia di soggetto, ad azione economica distinta sia dall’impresa speculativa che dallo Stato. Infatti il punto 4 del comma a) dell’art. 1 prevede esplicitamente “l’impossibilità che soggetti pubblici, o imprese private con finalità lucrative, possano detenere il controllo” delle Imprese Sociali. Quindi il testo, oltre a garantire da infiltrazioni da parte di imprese speculative, esclude definitivamente anche il controllo pubblico, disincentivando quelle amministrazioni che, prese dalla tentazione di dare vita a una sorta di neostatalismo, costituiscono, ad esempio, fondazioni interamente pubbliche per la gestione dei servizi sociali (è il caso del Comune di Fano).

      3. Apertura di nuove Prospettive

        Con l’introduzione di questa nuova tipologia d’impresa ci sarà un nuovo impulso al Terzo Settore. Infatti, come osserva Carlo Borzaga dell’Issan di Trento, “con questa legge le organizzazioni del terzo settore saranno costrette a fare una scelta netta: o diventano imprese o fanno altro, con tutte le conseguenze che ne derivano. Le associazioni, ad esempio, potranno sì svolgere una attività imprenditoriale, ma a condizione che rispettino gli stessi obblighi di natura organizzativa, amministrativa e fiscale imposti alle imprese. Questo aut-aut farà chiarezza e costringerà quelle organizzazioni che oggi hanno un ruolo ambiguo a scegliere da che parte stare”. Questa chiarezza darà un nuovo ruolo ed una nuova visibilità al Terzo Settore. Finora, infatti, io stesso ho dovuto in più di un caso spiegare la profonda differenza tra una cooperativa sociale ed una associazione di volontariato. La confusione che fino ad oggi si era creata ha portato molta parte della gente comune, notoriamente poco informata di certi meccanismi, a diffidare o comunque a non affidarsi ai soggetti del terzo settore, danneggiandone profondamente l’immagine esterna, e conseguentemente il suo peso sociale nei confronti delle Istituzioni. Ora si apre una nuova prospettiva di sviluppo, in cui tutte le componenti del Terzo settore, sono chiamate in maniera armonica a fare la loro parte, ma con l’obiettivo di una crescita culturale, organizzativa e civile di una area che potrà dare nuova occupazione per i giovani, e potrà essere una occupazione che soddisfa anche le aspettative di giustizia ed equità che tutti noi vogliamo fortemente riaffermare.

    • Conclusione

      Certamente in fase di stesura dei decreti legislativi ci potranno essere ancora modifiche o “sterzate” verso questo o quella teoria o verso determinati gruppi di interesse, ma ormai i binari sembrano saldamente tracciati ed i margini di movimento sono sicuramente ridotti. Non resta ora che attendere, e promuoverne, la sua prossima applicazione. Così che i cambiamenti sopra accennati divengano effettivi e ci sia un soggetto in più per chi vuol cimentarsi nella costruzione di un’altra economia.

    Sito realizzato con PhPeace 2.6.32

    PhPeace è software libero, e ognuno è libero di ridistribuirlo secondo le condizioni dellaLicenza GNU GPL

    A meno di avvisi di particolari (articoli con diritti riservati) il materiale presente in questo sito può essere copiato e ridistribuito, purchè vengano citate le fonti e gli autori. Non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale pubblicato.

    validateXHTMLcclvalidateCSS

    Segnala eventuali errori al WebMaster | RSS logo