Proposte di modifiche Statutarie
PROPOSTA DI MODIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIERE
STATUTO
ASSOCIAZIONE RETE DI ECONOMIA ETICA E SOLIDALE DELLE MARCHE
IN SIGLA “REES MARCHE”
TITOLO I° - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA’
ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 – SCOPI
ART. 3 – ATTIVITA’
TITOLO II° - SOCI
ART. 4 – SOCI
ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
TITOLO III° - ORGANI SOCIALI
ART. 6 – ORGANI
ART. 7 – ASSEMBLEA REGIONALE
ART. 8 – METODO DELIBERATIVO
ART. 9 – gRUPPI DI LAVORO
ART.10 – ASSEMBLEE TERRITORIALI
ART. 11 – CONSIGLIO REGIONALE
ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
ART. 13 – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
TITOLO IV° - FINANZIAMENTO, PATRIMONIO, GESTIONE
ART. 14 – FINANZIAMENTO
ART. 15 – UTILI E PATRIMONIO
ART. 16 – GESTIONE
TITOLO V° - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 17 – DURATA, MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
ART. 18 – REGOLAMENTO INTERNO E NORME FINALI
TITOLO I° - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA’ |
MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE PROPOSTE |
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ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita nella forma giuridica prevista dagli art. 36 e seguenti del codice civile, una Associazione di promozione sociale denominata “Rete di Economia Etica e Solidale delle Marche”, in sigla “REES MARCHE”. L’Associazione ha carattere democratico e non ha finalità di lucro. Essa ha sede in Chiaravalle, Via M. D’Antona 22; l’Assemblea ha facoltà di trasferire tale sede ad altro indirizzo senza che ciò sia considerato modifica statutaria, nonché di aprire sedi territoriali e altre sedi secondarie e/o amministrative. L’Associazione si richiama ai principi ed alle norme sancite dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e dalla Legge Regionale 28 aprile 2004 n. 9 e si propone di svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. |
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ART. 2 – SCOPI
Le finalità generali dell’Associazione sono:
Per Economia etica e solidale si intende un modello economico che mette al centro del proprio operare le persone, la qualità della vita, le relazioni e l'ambiente. Le pratiche di Economia solidale si fondano su elementi quali:
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SI PROPONE DI AGGIUNGERE:
e) realizzare i Distretti di Economia Solidale come luoghi privilegiati per implementare esperienze locali e reticolari di un nuovo modello di sviluppo economico.
SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO F)
f) la disponibilità ad entrare in relazione con le altre realtà dell'economia solidale, a livello nazionale e internazionale, condividendo un percorso comune. |
Si propone questa aggiunta per integrare gli obiettivi statutari in maniera esplicita con quello che, in questi ultimi anni, è diventato un obiettivo prioritario nella pratica e nella consapevolezza condivisa in consiglio e nei territori.
Si propone questa integrazione per dare piena legittimità a percorsi in atto e a relazioni che si stanno consolidando in Italia e all'estero. |
ART. 3 – ATTIVITA’
L’Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, potrà svolgere tutte le attività utili o necessarie per raggiungere i propri scopi.
A titolo di esempio e senza vincolo, l’Associazione potrà:
Nell’ambito delle proprie attività, manifestazioni promozionali e formative, per il loro finanziamento e per un contributo al finanziamento generale, l’Associazione potrà svolgere cessione di beni e di servizi anche a pagamento. Per realizzare le sue ampie finalità, l’Associazione collabora con associazioni analoghe costituitesi in altre regioni italiane, ed insieme ad esse, favorisce la nascita di un’analoga associazione a livello nazionale. Infine, si collega anche con esperienze simili presenti in altre Nazioni. |
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TITOLO II° - SOCI |
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ART. 4 – SOCI
L’Associazione rappresenta una comunità di persone libere e senza vincoli, apartitica e aconfessionale che vede nei grandi valori etici universali la base ideale che può ispirare la tolleranza, l’accordo e l’armonizzazione, pur nelle rispettive differenze, fra i vari movimenti politici e sociali, le confessioni e i movimenti religiosi e spirituali, le nazioni, i popoli, le razze, le culture e i sessi. Sono quindi ammissibili a soci individui di tutte le razze, nazionalità e culture, indipendentemente dalla loro appartenenza politica e dalla loro fede religiosa o spirituale, purché queste non presentino aspetti in netto contrasto con i valori e gli scopi sociali. Possono, pertanto, diventare soci dell’Associazione tutte le persone fisiche di età maggiore ai 18 anni, le persone giuridiche di ogni genere (società, imprese, fondazioni, organizzazioni, enti pubblici, istituti bancari, ecc.), le associazioni, i movimenti ed i gruppi di persone anche non formalmente costituiti, che ne condividono gli scopi e vogliono collaborare in qualunque modo alla loro realizzazione, purché i loro principi e le loro attività non siano in netto contrasto con i principi basilari dell’Associazione.
Le persone fisiche, giuridiche e tutti gli altri soggetti che intendono associarsi debbono presentare domanda scritta al Consiglio Regionale su apposito modulo fornito dall’Associazione. L’iscrizione all’Associazione comporta il versamento di una quota associativa annuale. Norme più dettagliate sull’iscrizione vengono fornite a regolamento interno. |
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ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio e i relativi diritti e doveri vengono persi per dimissione, espulsione e morte. Alcuni diritti vengono persi per sospensione.
Le dimissioni avvengono attraverso una comunicazione scritta al Consiglio Regionale.
L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Regionale per comportamenti nettamente contrari alle finalità e allo sviluppo positivo dell’Associazione. Per le persone giuridiche e per gli altri soggetti plurimi il comportamento non ammesso può essere riferito sia alla persona giuridica che ai loro rappresentanti nell’Associazione, nel caso che non vengano sostituiti; l’espulsione non comporta rimborsi dell’ultima quota associativa versata.
La sospensione avviene quando il socio è moroso nel pagamento della quota associativa annuale, senza giustificato motivo e oltre il termine di tempo massimo consentito per il rinnovo. |
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TITOLO III° - ORGANI E ORGANISMI SOCIALI |
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ART. 6 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
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SI PROPONE LA SEGUENTE MODIFICA:
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Regionale dei Soci; le Assemblee Territoriali, ove istituite il Consiglio Regionale; il Presidente e il Vicepresidente la Presidenza il Collegio Regionale dei Probiviri
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Si ritiene più congruo che la Presidenza venga statutariamente definita come condivisa tra le due figure come nei fatti è stato in questi primi 10 mesi |
ART. 7 – ASSEMBLEA REGIONALE
L’Assemblea è l’organo direzionale dell’Associazione. L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative; ciascun socio persona fisica e ciascun delegato di persona giuridica o di altro soggetto plurimo, esprime un solo voto. Le persone giuridiche o gli altri soggetti plurimi partecipano attraverso una o più persone espressamente delegate dall’ente. Ogni socio, o delegato, può rappresentare con delega scritta solo un altro socio o delegato. Alle persone giuridiche, nonché agli enti, associazioni o gruppi, possono essere assegnati più voti, in funzione della loro dimensione organizzativa, fino ad un massimo di cinque. Le modalità di calcolo del numero dei voti, che dovranno essere espressi tramite un uguale numero di rappresentanti, sarà disciplinato da un apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea dei soci, entro la scadenza del primo mandato del Consiglio Regionale.
L’Assemblea è di tre tipi:
Compiti generali dall’Assemblea sono:
Le Assemblee informali trattano questi temi, ma non prendono deliberazioni, che rimandano alle Assemblee ordinarie deliberative. Compiti specifici per le Assemblee ordinarie sono:
L’Assemblea straordinaria delibera sull’eventuale modifica dell’oggetto sociale (scopi) e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, determinando le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio sociale.
Le Assemblee possono essere anche in parte informali (resoconti dei gruppi di lavoro, riflessioni, ecc.) e in parte deliberative, per esempio, su uno o due argomenti. Gli argomenti su cui l’Assemblea è chiamata a prendere decisioni impegnative per l’Associazione e i suoi organi, vanno evidenziate sull’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria deliberativa si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Tutte le Assemblee possono essere convocate dai seguenti soggetti: il Consiglio Regionale a maggioranza semplice dei presenti, il presidente del Consiglio, un terzo dei consiglieri, un sesto dei soci, l’Assemblea Regionale precedente che si autoconvoca, una Assemblea Territoriale (se presenti nei territori.
Le Assemblee informali e ordinarie vengono convocate entro sette giorni con avviso via e-mail, contenente l’ordine del giorno, la data e l’ora della riunione. A chi non è dotato di casella postale elettronica, viene fatto recapitare avviso scritto, per posta o fax o altro mezzo.
L’Assemblea straordinaria viene convocata con lettera scritta, da recapitarsi entro i 15 giorni precedenti. |
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ART. 8 – METODO DELIBERATIVO
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera validamente in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
In generale, l’Associazione cerca di avvicinarsi quanto più possibile al consenso di tutti i soci presenti sulle decisioni prese.
Regole dettagliate per avvicinarsi al criterio ideale del consenso pieno verranno previste nel regolamento interno.
In relazione al crescere del numero degli associati l’Assemblea Regionale può essere effettuata tramite Assemblee Territoriali (Provinciali, Intercomunali, Comunali), affinché i suoi compiti possano essere svolti in maniera più efficace e democratica, su una base di partecipazione più ampia e localizzata.
In tale momento, oltre alle Assemblee Territoriali, al posto dell’Assemblea Regionale dei soci potrà essere istituita e disciplinata una Assemblea Regionale dei delegati. In questo caso tutto il meccanismo verrà disciplinato nel regolamento interno. |
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ART. 9 – GRUPPI DI LAVORO
L’Assemblea Regionale si organizza per gruppi di lavoro tematici regionali. I gruppi sono istituiti prioritariamente durante l’Assemblea, a cui rispondono, e nei casi di urgenza dal Consiglio Regionale. Essi hanno il compito di elaborare proposte nel loro settore e di rendersi responsabili per la loro attuazione, su mandato dell’Assemblea. Anche le Assemblee Territoriali possono organizzarsi per gruppi tematici. I gruppi di lavoro possono costituirsi in associazione autonoma, quando particolari esigenze lo richiedano, previa approvazione dell’Assemblea dei soci.
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ART. 10 – ASSEMBLEE TERRITORIALI
Su decisione dell’Assemblea Regionale, possono essere istituite le Assemblee Territoriali. Per Assemblee Territoriali si intendono quelle di livello provinciale, intercomunale o comunale. Esse hanno il compito di trattare tutti gli argomenti e le attività che sono di competenza dei rispettivi territori, in armonia con il programma regionale e quello degli altri territori. La regolamentazione delle Assemblee Territoriali è analoga a quella dell’Assemblea Regionale. |
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ART. 11 – CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio Regionale è organo operativo e di servizio dell’Associazione nel quadro degli indirizzi deliberati dall’Assemblea.
Il Consiglio Regionale è composto da un minimo di 5 componenti ad un massimo di 25, eletti dall’Assemblea tra i soci, o loro delegati, dell’Associazione.
Il numero di consiglieri da eleggere viene deciso dall’Assemblea eleggente.
I consiglieri sono eletti sulla base di una lista aperta ove possono iscriversi tutti i soci o i delegati degli enti soci. L’Assemblea con votazione specifica, a maggioranza dei presenti, può ammettere soci o delegati degli enti soci, che abbiano espresso disponibilità a candidarsi e che siano impediti a partecipare all’Assemblea. Le votazioni si svolgeranno con l’assegnazione, da parte di ogni elettore, di un numero di preferenze non superiore ad un terzo del numero dei consiglieri da eleggere. Risultano eletti i consiglieri che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze.
Qualora, in caso di dimissioni o per qualunque altra ragione, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio, esso viene sostituito entro tre mesi con il candidato che aveva ottenuto più preferenze dopo quelli eletti, e in mancanza di questi, per cooptazione.
Decadono i consiglieri che mancano a tre incontri successivi senza giustificato motivo.
Il Consiglio elegge, fra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente, tenendo conto anche del numero di preferenze espresse dai votanti durante l’elezione dei consiglieri.
Compete al Consiglio Regionale:
Il Consiglio Regionale nomina per ciascuna riunione, un segretario/segretaria che verbalizza le riunioni.
Il Consiglio è validamente costituito, quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
I componenti del Consiglio Regionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività associative. Come l’Assemblea, anche il Consiglio Regionale cerca di realizzare il metodo del consenso pieno alle decisioni. Regole dettagliate per avvicinarsi a tale criterio ideale vengono date a regolamento interno.
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SI PROPONE LA SEGUENTE INTEGRAZIONE Il Consiglio Regionale è organo politico-operativo e di servizio dell’Associazione nel quadro degli indirizzi deliberati dall’Assemblea.
Il Consiglio Regionale è composto da un minimo di 5 8 componenti ad un massimo di 25 20 O 30 ? eletti dall’Assemblea tra i soci, o loro delegati, dell’Associazione.
SI PROPONE LA SEGUENTE INTEGRAZIONE Il numero di consiglieri da eleggere viene deciso dall’Assemblea eleggente e deve comunque essere di numero pari. Il consiglio dovrà essere composto per almeno la metà dei suoi membri da delegati di soci persone giuridiche, associazioni, enti, gruppi informali, da reti territoriali
SI PROPONE LA SEGUENTE INTEGRAZIONE Il Consiglio elegge, fra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente i due membri di Presidenza, tenendo conto anche del numero di preferenze espresse dai votanti durante l’elezione dei consiglieri.
SI PROPONE LA SEGUENTE INTEGRAZIONE
Essi hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività associative ma non possono assumere incarichi retribuiti nell'ambito dei progetti finanziati a REES.
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Il consiglio deve tornare ad assumere sempre più un ruolo di guida politica dell'associazione.
Ci sono due ipotesi di modifica del numero massimo di membri del consiglio, uno in riduzione uno in aumento. Si rimanda il confronto sulle motivazioni all'assemblea.
Si propone questo per poter avere un Consiglio più rappresentativo e capace di guidare l'azione dell'associazione nei diversi settori in maniera efficace.
Vedi sopra
Questa modifica è proposta per risolvere il problema più volte sottolineato della sovrapposizione tra ruoli operativi e politici. Il consiglio deve tornare a occuparsi solo di questioni di natura politica delegando l'operatività ad altri soggetti e/o organismi (tavoli) deputati.
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ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente e il Vicepresidente hanno entrambi la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche e, in generale, di terzi.
Normalmente la rappresentanza è esercitata dal Presidente, il quale decide in quali occasioni o compiti essa è esercitata dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo del Presidente, la rappresentanza è esercitata dal Vicepresidente.
Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, presiede le riunioni del Consiglio Regionale e dell’Assemblea.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto, consecutivamente, per non più di un secondo mandato. |
ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE PRESIDENZA
Il Presidente e il Vicepresidente La Presidenza è nominata assegnando l'incarico a due membri del consiglio.
La funzione di Presidenza viene svolta in modo congiunto. La Presidenza congiunta assegna ai due membri nominati dal Consiglio che hanno entrambi la rappresentanza e la firma sociale dell’Associazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche e, in generale, di terzi.
Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, La Presidenza, e in assenza il Vicepresidente protempore, presiede le riunioni del Consiglio Regionale e dell’Assemblea.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto, consecutivamente, per non più di un secondo mandato. |
Vedi sopra
conseguente alla modifica
idem
per garantire maggiore ricambio |
ART. 13 – IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
In generale, il Collegio Regionale dei Probiviri ha il compito di assicurare il corretto svolgimento della vita democratica dell’Associazione, secondo le norme che essa stessa si dà attraverso lo statuto, il regolamento interno ed altri eventuali documenti normativi o di indirizzo. Il Collegio dei Probiviri ha inoltre la funzione di prevenzione dei conflitti interni all’Associazione e di aiuto nella loro risoluzione. Alcuni compiti più in dettaglio sono:
Il numero dei Probiviri regionali è di 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea, anche fra non soci. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Il Collegio elegge il proprio Presidente. Le modalità di convocazione sono le stesse del Consiglio Regionale. Almeno un rappresentante del Collegio dei Probiviri deve partecipare alle Assemblee dei soci. I suoi componenti, inoltre, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale in base agli argomenti trattati nell’ordine del giorno.
Qualora il Collegio dei Probiviri, non dovesse funzionare in maniera soddisfacente, l’Assemblea dei soci può procedere al suo rinnovo, sia totale che parziale. |
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TITOLO IV° - FINANZIAMENTO, PATRIMONIO, GESTIONE |
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ART. 14 – FINANZIAMENTO
L’Associazione provvede al proprio finanziamento con i seguenti proventi:
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ART. 15 – UTILI E PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili, materiali e immateriali, nonché dagli utili accantonati nei fondi di riserva. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività inerenti alle finalità sociali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché beni e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Tuttavia l’Associazione, durante il proprio esercizio sociale annuale, potrà fare donazioni compatibili con il proprio status di Associazione di promozione sociale senza fini di lucro, in particolare ad altre associazioni di promozione sociale, enti di beneficenza, organizzazioni delle cooperazione internazionale, ed altre organizzazioni non profit. Il patrimonio dell’Associazione non è in nessun caso soggetto a ripartizione fra gli associati, sotto nessuna forma, né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. |
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ART. 16 – GESTIONE
L’esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Consiglio Regionale redige il bilancio annuale, che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio approvato è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito internet dell’Associazione ed è a disposizione dei soci anche presso la sede dell’Associazione. Gli associati possono anche richiedere chiarimenti o esprimere critiche sul bilancio approvato scrivendo a tal proposito al Consiglio Regionale o al Consiglio Regionale dei Probiviri. |
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TITOLO V° - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI |
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ART. 17 – DURATA, MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e illimitato. Le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione potranno essere deliberate dall’Assembleare straordinaria nei termini previsti dall’articolo 7. In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori tra i soci fissandone anche i poteri e il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto ad associazioni con finalità omogenee o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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ART. 18 – REGOLAMENTO INTERNO E NORME FINALI
Il presente Statuto contiene tutti gli elementi per la vita pubblica dell’Associazione, secondo le norme della legislazione italiana al momento della costituzione. Per una migliore e più dettagliata definizione, regolamentazione ed evoluzione di tutte le attività interne ed esterne, l’Associazione redige anche un Regolamento interno e lo amplierà ed aggiornerà ogni volta che lo riterrà necessario, tramite approvazione da parte dell’Assemblea. |
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Allegati
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Proposte per modifiche statutarie (127 Kb - Formato pdf)
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